WWF Marche vince al TAR contro la caccia

Bella, bella notizia: il WWF Marche ha vinto il ricorso al TAR Marche contro il calendario venatorio. L’ho saputo dalla viva voce del Presidente Vittorio Palazzini. Segue il lancio ANSA con la notizia:

CACCIA: TAR SOSPENDE PREAPERTURA NELLE MARCHE
ACCOLTO RICORSO PRESENTATO DAL WWF
(ANSA) – ROMA, 31 ago – La stagione di caccia nelle Marche
non potra’ essere avviata il 2 settembre. E’ stata infatti
emanata dal Tar delle Marche un’ordinanza sospensiva, con alcune
prescrizioni, del calendario venatorio 2006-2007, a seguito del
ricorso presentato dal Wwf contro la caccia in deroga (specie
protette) e la preapertura. (SEGUE).

CACCIA: TAR SOSPENDE PREAPERTURA NELLE MARCHE (2)

(ANSA) – ROMA, 31 ago – Nell’ordinanza del Tar delle Marche
viene sospesa l’efficacia del calendario venatorio 2006-2007
nella parte in cui ”dispone l’apertura della caccia alle specie
di fauna migratoria a decorrere dal 2 settembre” e ”prevede
l’inclusione nell’ambito delle specie cacciabili di quelle
protette dalla direttiva Cee 79/409”.
Secondo quanto riporta la motivazione del ricorso, ”in
ordine all’anticipazione al 2 settembre dell’apertura della
caccia alla fauna migratoria, la Regione non motiva
adeguatamente le ragioni per cui ha inteso discostarsi dal
parere dell’Istituto nazionale fauna selvatica (Infs)”.
Inoltre, aggiunge il tribunale ”appare evidentemente erronea la
considerazione contenuta nel documento istruttorio secondo cui
la limitazione a 4 giornate dell’anticipazione possa
rappresentare in se’ una contrazione delle giornate di caccia
rispetto a quanto previsto dall’art. 30 della legge regionale
7/95, essendo evidente che ogni giorno precedente la terza
domenica di settembre di cui all’art.18 legge regionale 157/92
aggiunto al calendario rappresenta invece un ampliamento delle
giornate venatorie e quindi da valutare adeguatamente alla luce
del parere obbligatorio Infs”.
Per quanto riguarda le specie protette, il Tar spiega: ”in
ordine alle deroghe dei capi di impugnazione, le stesse non
sembrano conformi alle disposizioni dell’art.9 della direttiva
79/409/Cee e quindi, stante anche il difforme parere Infs, le
relative disposizioni vanno sospese ex art.8 D.l. 251/2006”.
Gli altri punti del ricorso riguardano la caccia alla
beccaccia; la caccia vagante con l’ausilio di cani oltre il mese
di dicembre; l’inserimento di starna, pernice rossa, coniglio
selvatico e combattente; la mobilita’ dei cacciatori in ambito
regionale per la caccia alle specie migratrici. Rispetto a
questi, il Tar rimanda il giudizio all’udienza per la
discussione del merito fissata al 23 maggio 2007: ”il
calendario appare conforme alla legislazione regionale, per cui
le dedotte censure finiscono per risolversi in una contestazione
della legittimita’ costituzionale della medesima o in una
domanda di disapplicazione delle disposizioni legislative
contrastanti con la normativa comunitaria, questioni che non
possono che essere affrontate che in sede di esame del merito
dell’impugnazione”. (ANSA).

[ANSA]

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